STATUTO
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE nuovaMOLE
ARTICOLO 1
COSTITUZIONE SEDE E DENOMINAZIONE
E' costituita, ai sensi delle disposizioni vigenti, tra i comparenti l’associazione denominata: "nuova MOLE - Medici Orgoglio- si Liberi Etici" in breve denominabile anche come "nuova MOLE", con sede in Rivoli (TO), Viale Partigiani d'Italia n. 89.
L’Associazione è regolata dalla normativa di cui al Codice Civile e dal presente Statuto, non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all’art. 3.
ARTICOLO 2
DURATA
L’Associazione svolgerà la propria attività a tempo indeterminato, salvo anticipato scioglimento.
ARTICOLO 3
SCOPO E OGGETTO SOCIALE
L’Associazione si propone i seguenti obiettivi:
- creare un movimento per rimettere la medicina nelle mani dei medici con fine ultimo l’interesse del paziente e della persona;
- restituire dignità, autonomia, autorevolezza alla professione medica e giusta valorizzazione economica costituiscono la chiave per risolvere il malcontento dei professionisti e la sfiducia dei cittadini;
- sostenere una medicina ispirata ai valori Ippocratici, centrata sulla prevenzione primaria, sulla relazione medico-paziente, sulla promozione della salute prima ancora che sulla dispensazione delle cure, sulla garanzia dei trattamenti a tutti e sulle iniziative sociali legate alla salute pub
Sulla base di questi principi, tentare di sanare le molteplici problematiche della sanità e di tutelare, oltre alla salute fisica, anche il benessere psico-fisico della persona.
Per la realizzazione del proprio scopo l'Associazione propone azioni pianificate su due livelli.
Il primo livello consiste nella identificazione delle criticità, dei problemi e delle difficoltà della classe medica attraverso ricerche, analisi e inchieste articolate su tutte le realtà della sanità.
Rilevate le problematiche principali, al secondo livello si programmano strategie, progetti, incontri, tavole rotonde con medici specialisti, esperti e professionisti qualificati per elaborare eventuali proposte e indicazioni e si produce e diffonde materiale divulgativo.
L’Associazione ha la funzione di aggregare, organizzare e coordinare un consorzio di medici accomunati dagli stessi principi ispiratori e dall’impegno profuso per raggiungere gli obiettivi suddetti. L’Associazione si costituisce come ente indipendente, etico, trasparente, apartitico e libero ma aperto al dialogo e alla collaborazione con le Istituzioni, le figure professionali giuridiche, le diverse forze politiche, sindacali, e le istanze economiche per trovare soluzioni focalizzate unicamente alla tutela della salute.
L'Associazione intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, In particolare, l’Associazione orienta la propria attività al fine di favorire un approccio “medico” etico, globale, organico, indipendente, attento a tutte le istanze e centrato sulla salute della persona.
L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
ARTICOLO 4
I SOCI
L’Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.
L’adesione all’Associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità di cui al successivo art. 5.
I soci si dividono in:
1) soci fondatori, si considerano tali i soci che hanno partecipato all’Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell’Associazione;
2) soci ordinari, si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all’Associazione;
3) soci onorari o benemeriti, si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica per volontà dell’Assemblea, perché hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale od economico alla vita dell’Associazione.
Tutti i soci hanno diritto di voto.
I soci onorari possono essere dispensati dal versamento delle quote sociali.
ARTICOLO 5
MODALITA’ DI AMMISSIONE DEI SOCI
L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia l’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate.
Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.
ARTICOLO 6
PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.
Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell’anno in corso (vedi art. 24 2 c.c.).
L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea:
1) per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
2) per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione;
4) per indegnità;
5) (per altro grave motivo, vedi art. 243 c.c.).
Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per 2 anni.
Prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l’ipotesi di decadenza per morosità per la quale l’esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate (vedi art. 244 c.c.).
ARTICOLO 7
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
Tutti i soci hanno diritto:
- a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione;
- a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
- ad accedere alle cariche associative;
- a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione con possibilità di ottenerne copia.
Tutti i soci sono tenuti:
- ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- a frequentare l’Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’ Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l’attività;
- a versare la quota associativa annuale.
Fermi restando i predetti diritti e doveri, l’Associazione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
ARTICOLO 8
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono Organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo composto dai Soci Fondatori che rivestono i ruoli di:
- Presidente dell’Associazione
- Vice Presidente
- Segretario-Economo
- Responsabile scientifico
- Responsabile delle relazioni con le Istituzioni e i mass media
- Responsabile delle relazioni con la Cittadinanza e le iniziative sociali
Altre cariche possono venire assegnate in itinere in base alle competenze e specialità dei futuri associati.
ARTICOLO 9
ASSEMBLEA
L’Assemblea è composta da tutti i soci ed è l’organo sovrano dell’Associazione.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, se impossibilitato, dal Vice Presidente.
Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.
ARTICOLO 10
CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni 3 mesi e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità (vedi art. 20 c.c.).
L’Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell’associazione ed in particolare:
- valuta i risultati e l’efficacia delle iniziative intraprese e programma nuovi progetti;
- delibera gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni;
- delibera l’ammissione e l’esclusione dei soci;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio direttivo riterrà di sottoporle;
- approva i bilanci consuntivo e preventivo;
L’Assemblea straordinaria delibera:
- sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto;
- la devoluzione del patrimonio dell’Associazione al suo scioglimento.
Sia l’Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio direttivo più anziano di età.
Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto attraverso PEC o in alternativa email ordinaria, da recapitarsi ai soci almeno 15 giorni (ridotti a 7 giorni in caso di convocazione urgente) prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che non può essere fissata prima che siano trascorsi 2 (ridotti a 1 in caso di convocazione urgente) dalla prima convocazione.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
ARTICOLO 11
VALIDITA’ DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.
In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati (vedi art. 211 c.c.).
ARTICOLO 12
VOTAZIONI
Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto, per le quali è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell’Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per la quale è necessaria la presenza dei tre quarti e il voto favorevole di tutti i presenti (vedi art. 21 c.c.).
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non
hanno voto (vedi art. 211 c.c.).
ARTICOLO 13
VERBALIZZAZIONE
Le deliberazioni adottate dall’Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario-economo e da questi sottoscritte insieme al Presidente.
Le delibere assembleari devono essere pubblicate sul sito dell’associazione.
ARTICOLO 14
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio direttivo è l’organo di amministrazione e di direzione dell’Associazione.
Esso è formato da 3 (tre) a 11 (undici).
I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 4 anni.
Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio direttivo decadano dall’incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione attraverso l’elezione da parte dell’Assemblea su una rosa di Candidati tra i Soci Ordinari proposti dal Direttivo in numero pari almeno al 10% sei soci. I suddetti sostituti rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio.
Il Consiglio direttivo nomina al suo interno un Vice-presidente e un Segretario-economo, un Responsabile scientifico, un Responsabile delle relazioni con le Istituzioni e i mass media e un Responsabile delle relazioni con la Cittadinanza e le iniziative sociali.
Al Consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
- curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
- curare l’organizzazione di tutte le attività dell’Associazione;
- curare l’osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall’Assemblea dei soci;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell’Assemblea dei soci ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.
Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio più anziano di età.
Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni mese e ad ogni convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno 3 membri del Direttivo ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le convocazioni del Direttivo devono essere effettuate mediante avviso scritto (gruppo whatsapp/email), da recapitarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
L’ingiustificata assenza di un consigliere a più di 8 riunioni annue del Consiglio direttivo, comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è immediatamente rieleggibile.
Il Consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’associazione.
ARTICOLO 15
IL PRESIDENTE
Il Presidente è eletto dall’Assemblea a maggioranza dei voti, egli è il rappresentante legale dell’Associazione, nonché Presidente dell’Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo.
Il primo Presidente viene nominato dai soci fondatori.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-presidente o, in assenza , al membro del Consiglio più anziano d’età.
Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.
ARTICOLO 16
I LIBRI SOCIALI E I REGISTRI CONTABILI
I libri sociali e i registri contabili essenziali che l’Associazione deve tenere sono:
- il libro dei soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei revisori dei conti;
- il libro giornale della contabilità sociale;
- il libro dell’ inventario;
- [elencare eventuali altri libri e/o registri].
Tali libri, prima di essere posti in essere, devono numerati, timbrati e firmati dal Presidente e dal Segretario-economo in ogni pagina.
ARTICOLO 17
IL VICE PRESIDENTE
Il Vice presidente rappresenta l’Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.
ARTICOLO 18
IL SEGRETARIO
Il Segretario-economo è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Egli dirige gli uffici di segreteria
dell’Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.
Il Segretario-economo firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo Statuto gli riconosce.
Egli è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare mensilmente al Consiglio direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall’Associazione nello svolgimento dell’attività sociale.
ARTICOLO 19
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Il Responsabile Scientifico la il compito di individuare, proporre, organizzare e coordinare tutte le iniziative a carattere scientifico e culturale riconosciute utili per le finalità dell’Associazione.
ARTICOLO 20
RESPONSABILE DELLE RELAZIONI CON LE ISTITUZIONI E I MASS MEDIA
Il Responsabile delle relazioni con le Istituzioni e con i mass media ha il compito di individuare, proporre, organizzare e coordinare tutte le iniziative, incontri, tavole rotonde, confronti con le Istituzioni e le altre figure professionali, le interviste, le dichiarazioni e gli articoli per la stampa
dopo approvazione da parte dell’Assemblea del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 21
RESPONSABILE DELLE RELAZIONI CON LA CITTADINANZA
Il Responsabile delle relazioni con la Cittadinanza delle attività sociali ha il compito di individuare, proporre,
organizzare e coordinare tutte le iniziative, incontri, tavole rotonde, confronti con i Rappresentanti dei Cittadini o i Cittadini e di promuovere le iniziative sociali, previa approvazione da parte dell’Assemblea.
ARTICOLO 22
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei probiviri è composto da 3 membri nominati dall’Assemblea dei soci fra i soci stessi. I membri del Collegio durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.
Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza tra i suoi componenti.
Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell’Associazione o di singoli soci, decide sulle controversie che dovessero insorgere fra gli organi dell’Associazione, e fra Associazione ed i soci. Esso si pronuncia sempre insindacabilmente, anche in merito alla interpretazione dello statuto e dei regolamenti.
La carica di membro del Collegio dei probiviri è incompatibile con ogni altra carica sociale.
ARTICOLO 23
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei revisori dei conti è composto da un membro effettivo e da un membro ausiliario e un commercialista nominati dall’Assemblea anche fra i non soci.
Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare la gestione amministrativa e contabile dell’Associazione, con particolare riguardo alla consistenza di cassa ed all’operato del segretario-economo.
Può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo e dell’Assemblea.
Alla fine di ciascun esercizio, i revisori predisporranno un’apposita relazione ai bilanci, nella quale esporranno all’Assemblea dei soci le risultanze delle verifiche effettuate nel corso d’anno.
ARTICOLO 24
GRATUITA’ DEGLI INCARICHI
Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono normalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell’Associazione e/o per l’assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dall’Assemblea.
E’ vietata, comunque, la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. n. 645/1994 e dal decreto legge n. 239/1995, convertito nella legge n. 336/1995, e successive modificazione ed integrazioni, per il Presidente del Collegio sindacale delle s.p.a..
ARTICOLO 25
PATRIMONIO
Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso l’Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività , ed è costituito:
1) dai contributi dei propri soci;
2) da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi;
3) entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dall’ Assemblea e da eventuali contributi straordinari, stabiliti dall’Assemblea che ne determina l’ammontare.
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria
struttura.
L’Associazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
ARTICOLO 26
ESERCIZIO SOCIALE
L’esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare per l’approvazione in Assemblea (vedi art. 20 c.c.).
I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione i 30 giorni che precedono l’Assemblea, convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.
ARTICOLO 27
SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’Associazione (vedi art. 27 c.c.) è deliberato dall’Assemblea dei soci che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori ed i soci, stabilendone i poteri.
In caso di scioglimento per qualunque causa, l’Associazione devolve il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità identiche o analoghe (vedi art. 31 c.c.).
ARTICOLO 28
RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.
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